1° Gennaio 1948

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione

La Costituzione venne promulgata il 27 dicembre dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA RIGUARDANTI LE DONNE

Principi fondamentali

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Titolo II – Rapporti etico-sociali

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Ibidem

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Titolo IV – Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Ibidem

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini...


Benché la Costituzione sancisca dunque la parità tra uomini e donne, alcuni articoli riflettono la difficile mediazione tra istanze diverse. Ad esempio nell’art. 29 l’enunciato della parità tra i coniugi è accompagnato dalla formula “con i limiti stabiliti dalla legge”. Ma si deve notare soprattutto che al momento dell’entrata in vigore della Costituzione stessa i codici e le leggi vigenti erano ancora quelli del periodo precedente, per cui i princìpi stabiliti in essa non trovavano immediata applicazione nell’ambito familiare e nella vita sociale. Si può dire che in molti campi le donne erano, di fatto, “uguali per diritto, ma inferiori per legge”. Solo gradualmente e, a volte, anche a distanza di decine di anni le vecchie norme sarebbero state abolite o modificate.